Fondo antiusura: ampliato l’accesso alle imprese fallite

Il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché composizione delle crisi da sovra indebitamento” è stato approvato con voto unanime dalla Commissione giustizia del Senato in sede deliberante.

Convertito nella Legge n.3/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 Gennaio 2012, apporta sostanziali modifiche alla Legge 108/96 e alla Legge 44/99.

Durante il dibattito parlamentare, il D.L. 22.12.11 n. 212 è stato diviso in due parti che hanno seguito strade diverse. E’ stato accelerato il percorso di approvazione delle misure riguardanti le imprese, approvando un disegno di legge già presente in Parlamento, mentre la parte relativa ai privati sta seguendo il suo iter in aula e sarà oggetto di emendamenti in sede di conversione.

Tra le principali modifiche alla legge 108/96, si segnala l’estensione dei benefici previsti dall’art. 14 (erogazione di un mutuo senza interessi di durata non superiore a 5 anni) in favore dell’imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che l’imprenditore non abbia subito condanne definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione o per motivi fallimentari.

In tal senso, viene modificata anche la Legge 44/99 attraverso l’introduzione del comma 1-bis all’art. 3, in base al quale è prevista la concessione di un’elargizione “a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito” anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento.

Un’altra novità introdotta dalla Legge n. 3/2012 riguarda il momento dell’elargizione del mutuo, prevedendo la possibilità di concederlo anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del P.M. La normativa precedente, invece, lo permetteva solo dopo il rinvio a giudizio dell’imputato.

Il mutuo concesso durante le indagini preliminari verrebbe revocato nel caso in cui il procedimento penale per il delitto di usura si concludesse con sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o assoluzione con provvedimento di archiviazione, oppure nel caso di archiviazione per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell’imputato purché non ci siano elementi documentati sull’esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi usurari. (L. 3/2012 art. 14 co. 9)

Altre due modifiche significative riguardano la pena di reclusione per chi svolge attività di mediazione senza essere iscritto all’albo, aumentata da sei mesi a due anni (L.3/2012 art. 16 co. 9), e la norma riguardante la riabilitazione del soggetto protestato, in base alla quale è consentita la presentazione di un’unica istanza anche per più protesti purché compresi in un arco temporale di 3 anni (L. 3/2012 art. 17 co. 6-ter).

L’art. 629 del c.p. regolante il delitto di estorsione è stato modificato dal punto di vista sanzionatorio, sostituendo i parametri della multa “da euro 516 a euro 2065” con “da euro 1.000 a euro 4.000”.

Modificata anche la composizione della Commissione per la gestione del Fondo di solidarietà, ora formata da “due rappresentanti del ministero dell’Economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del ministero dell’Interno, di cui uno nella persona del Commissario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, da due rappresentanti del ministero dello Sviluppo economico e da due rappresentanti del ministero del Lavoro e delle politiche sociali”. (L. 3/2012 art. 15 co.8).

Prima dell’emanazione di questa legge, la Commissione era formata da un rappresentante del Ministero per lo Sviluppo economico e uno del Ministero dell’Economia e delle finanze, da tre membri designati dal Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) ogni due anni in modo da assicurare la presenza, a rotazione, delle diverse categorie economiche, da tre membri delle associazioni antiracket e antiusura, anch´essi in carica – per le stesse ragioni – per due anni e da un rappresentante della Consap (Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici) senza diritto di voto.

Forse, la decisione di escludere dalla Commissione i membri del Cnel e delle associazioni antiracket e antiusura rischia di rendere i processi decisionali, in merito alla destinazione del Fondo, meno vicini alle necessità delle vittime di usura e racket.

Nonostante ciò, dopo una prima lettura, possiamo segnalare che in generale le modifiche apportate in materia di usura ed estorsione siano migliorative. Si auspica quindi, che la lotta all’usura e il sostegno alle imprese in difficoltà possano essere rafforzate dall’introduzione di questa nuova legge.

L’entrata in vigore della suddetta legge è prevista per il 29 febbraio 2012.

 

Commenti

One response to “Fondo antiusura: ampliato l’accesso alle imprese fallite”

  1. […] scorsi mesi, in questi due articoli (Leggi qui) (e qui) abbiamo trattato l’argomento del sovra indebitamento seguendo l’evoluzione della […]

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