Crisi da sovra-indebitamento: la riforma nella riforma

Soltanto 10 mesi fa, accoglievamo con piacere in questo articolo, (leggi qui) l’emanazione della legge n. 3/2012 che introduceva migliorie in materia di prevenzione all’usura, modificando la legge n. 108/96.
Nonostante ciò, nel corso di questi mesi, si sono palesati evidenti problemi applicativi, ai quali il legislatore ha posto rimedio attraverso una profonda rivisitazione della normativa che ha avuto il suo esito con l’inserimento di queste tematiche sulla “crisi da sovra indebitamento” nella legge di recente approvazione, recante “ulteriori misure urgenti per la crescita del paese” (Legge n. 221 del 17 dicembre 2012)

Tra le principali innovazioni introdotte dalla riforma, si sottolinea la possibilità da parte di imprenditori e professionisti, ma soprattutto da parte di persone fisiche (definite consumatori), di accedere alla procedura di negoziazione del debito prevista dalla novella normativa.

Il debitore avrà due possibilità: potrà accedere alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento, oppure potrà chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

Nel primo caso, sarà accompagnato da organi specifici denominati Organismi di Composizione della Crisi (OCC), che potranno essere enti pubblici o privati, o professionisti in possesso dei requisiti di indipendenza e adeguatezza patrimoniale.
Questi organismi si faranno da intermediari tra il debitore, il Tribunale competente e i creditori, occupandosi di redigere una relazione dettagliata sulla situazione debitoria, di supportare il debitore nella redazione di un piano di ristrutturazione del debito, di verificare la credibilità e la completezza dei documenti depositati e di valutare la convenienza di un’eventuale liquidazione dei beni.
Il Tribunale, dovrà convincersi della meritevolezza del debitore e della sua capacità di far fronte agli impegni presi. Successivamente il piano di ristrutturazione del debito, verrà “omologato” e sarà obbligatorio per tutti i creditori coinvolti nell’accordo.

Nel caso in cui il debitore decida di soddisfare i propri creditori attraverso la liquidazione dei beni in suo possesso, potrà richiedere la nomina da parte del Tribunale di un liquidatore (professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 legge fallimentare), che si occuperà dell’intera procedura.

Si prospettano, dunque, nuove opportunità per le persone fisiche in situazione di sovra indebitamento, per evitare che cadano in quel baratro conosciuto col nome di usura.

Commenti

One response to “Crisi da sovra-indebitamento: la riforma nella riforma”

  1. […] scorsi mesi, in questi due articoli (Leggi qui) (e qui) abbiamo trattato l’argomento del sovra indebitamento seguendo l’evoluzione della normativa che […]

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