COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO: TERZO CAPITOLO.

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Negli scorsi mesi, in questi due articoli (Leggi qui) (e qui) abbiamo trattato l’argomento del sovra indebitamento seguendo l’evoluzione della normativa che ha portato all’introduzione, per la prima volta nel nostro ordinamento, di una procedura di esdebitazione destinata a tutti i soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare.
Prima dell’introduzione di queste importanti novità, i cosiddetti “consumatori” (“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” Art.6, co.2, lett b, L.3/2012) restavano esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, salvo cercare un accordo stragiudiziale con questi ultimi, di assai difficile raggiungimento in assenza delle tutele per i creditori introdotte dalle procedure ora richiamate.

Entrando un po’ più nello specifico, il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012) che modifica la legge n. 3 del 2012, permette ai soggetti che si trovino in situazioni di squilibrio economico di comunicare ai creditori che realmente non esiste o è venuta meno la possibilità di pagare tutti i debiti contratti.

Questa opportunità riguarda i debitori non soggetti al fallimento che, affidandosi ad un Organismo di Composizione della Crisi (il cui registro è iscritto presso il Ministero della Giustizia) o ad un Professionista abilitato (avvocato, commercialista, notaio iscritto all’apposito albo) possono preparare una proposta di accordo o un piano di rientro del debito, da presentare presso il Tribunale di residenza.
Sono previste due possibilità di azione:

La presente documentazione può contenere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, pagamenti rateali, cessione crediti futuri, cessione dei beni, le garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le eventuali modalità per la liquidazione dei beni.
Dopo il deposito della richiesta si predispone un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l’omologazione (cioè il provvedimento che rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori).
Nel caso in cui in entrambe le procedure un creditore non sia d’accordo, può opporsi contestandone la convenienza. In tal caso, il giudice provvederà all’omologazione solo se riterrà che il credito di chi contesta, possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano, in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione totale del patrimonio del debitore.
Nella circostanza in cui, per i vari casi previsti dalla Legge, gli effetti dell’accordo o dell’omologazione cessino, la conseguenza più grave potrà essere la conversione automatica della procedura di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione o piano del consumatore) nella più grave procedura di liquidazione dei beni del debitore.

La suddetta procedura è ancora in via di sperimentazione quindi, ad oggi, non è possibile fare le dovute valutazioni in merito all’utilità di questa nuova normativa.
Forse il legislatore avrebbe potuto introdurre una percentuale di consenso inferiore all’attuale 60% del credito, al fine dell’approvazione dell’accordo di ristrutturazione. Inoltre, riscontrando la potenziale utilità della normativa, riteniamo che sarebbe utile l’emanazione immediata dei regolamenti che detterebbero le linee guida soprattutto per quanto riguarda la composizione e le competenze degli Organismi di gestione della crisi.

A Torino la procedura ha un costo pari a € 85.00 per il contributo unificato più € 8.00 per diritti e si può presentare presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Torino – Cancelleria Sesta Sezione Civile Fallimentare- Scala A – Piano Terzo – Stanze 31513, 31514.
Per informazioni telefoniche : 011/432 7761 – 011/432 7641
Orario sportello: da lunedì al venerdì 8:30 – 12:30

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